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Si ricorda che il Consiglio Nazionale Forense, come da circolare n. 12-C/2009 del 12/4/2009, ha stabilito che:

Il periodo di valutazione dell'obbligo formativo, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per la formazione continua, decorre dal primo gennaio dell'anno solare successivo a

quello d'iscrizione all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica (c.d."triennio soggettivo").

L'art. L1 del Regolamento prevede la disciplina transitoria, applicabile agli iscritti all'Albo anteriormente alla data del 1° gennaio 2008 per il triennio formativo 2008-2010.

Gli avvocati e i praticanti abilitati al patrocinio, iscritti prima dell'anno solare 2008, devono conseguire 50 crediti formativi, dei quali almeno 6 in materia di ordinamento forense,

previdenza e deontologia, con un minimo di:

- 9 crediti per il primo anno formativo (2008);

- 12 crediti per il secondo anno formativo (2009);

- 18 crediti per il terzo anno formativo (2010).

A partire dal 1°  gennaio 2011, sarą applicabile il regime previsto dall'art. 2, comma 3, del Regolamento secondo cui nel triennio formativo 2011-2013 e nei successivi dovranno

essere conseguiti almeno 90 crediti, dei quali almeno 15 in materia di ordinamento forense, previdernza e deontologia, con un minimo di 20 per ogni anno.

NEWS

 

Per il triennio formativo 2008-2010, gli avvocati e i praticanti abilitati al patrocinio, iscritti prima dell'anno solare 2008, devono conseguire 50 crediti formativi.

Il termine per completare la formazione professionale continua per il primo triennio 2008-2010 č stato differito dal Consiglio Nazionale Forense al 31 luglio 2011.

Con delibera del 22 gennaio 2011, il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato di concedere agli iscritti la possibilitą di recupero di un massimo di 15 crediti formativi, 6 per la materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia.

Resta fermo in ogni caso, l'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua per il triennio 2011-2013.

 

NOVITA' RIDOTTI I CREDITI FORMATIVI PER IL TRIENNIO 2011-2013

Il Cnf, tenuto conto degli esiti del questionario agli Ordini sulla congruitą del monte crediti formativi che gli avvocati sono tenuti ad adempiere e tenuto conto delle esperienze europee, alla scadenza del primo triennio di sperimentazione,  ha deciso, nella seduta amministrativa del 25 febbraio 2011, di fissare a 75 i crediti formativi che č obbligatorio cumulare nel triennio, stabilendo che 60 dovranno essere ordinari e 15 in deontologia e ordinamento professionale. 
 

 

 


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