Si ricorda che il Consiglio
Nazionale Forense, come da circolare n. 12-C/2009 del 12/4/2009, ha
stabilito che:
Il periodo di
valutazione dell'obbligo formativo, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento
per la formazione continua, decorre dal primo gennaio dell'anno solare
successivo a
quello d'iscrizione
all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica (c.d."triennio
soggettivo").
L'art. L1 del
Regolamento prevede la disciplina transitoria, applicabile agli iscritti
all'Albo anteriormente alla data del 1° gennaio 2008 per il triennio
formativo 2008-2010.
Gli avvocati e i
praticanti abilitati al patrocinio, iscritti prima dell'anno solare
2008, devono conseguire 50 crediti formativi, dei quali almeno 6 in
materia di ordinamento forense,
previdenza e
deontologia, con un minimo di:
- 9 crediti per il primo
anno formativo (2008);
- 12 crediti per il
secondo anno formativo (2009);
- 18 crediti per il
terzo anno formativo (2010).
A partire dal 1°
gennaio 2011, sarą applicabile il regime previsto dall'art. 2, comma 3,
del Regolamento secondo cui nel triennio formativo 2011-2013 e nei
successivi dovranno
essere conseguiti almeno
90 crediti, dei quali almeno 15 in materia di ordinamento
forense, previdernza e deontologia, con un minimo di 20 per ogni anno.